Fondo solidarietà trasporto aereo, proroga presentazione modello “SR85”

Pubblicato il 22 dicembre 2021

Ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i lavoratori destinatari di prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale, hanno l’obbligo di dichiarare di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero (tramite il modello “SR85”).

L’Inps, con il messaggio 21 dicembre 2021, n. 4566, conferma l’obbligo di autocertificazione (precedentemente sospeso con il messaggio n. 3951/2020) di attività lavorativa all’estero anche per l’anno 2021.

Il modello “SR85” riguardante sia il personale navigante sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà essere comunicato tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo” disponibile nel sito istituzionale, alla voce “Autocertificazione di attività lavorativa all’estero personale vettori aerei”.

L’Istituto previdenziale comunica che il termine di presentazione fissato ordinariamente al 31 dicembre di ciascun anno, è stato prorogato al 28 febbraio 2022 (per le prestazioni riferite all’anno 2021).

Infine, si rammenta che, la prestazione integrativa sarà sospesa nel caso in cui l’autocertificazione non pervenga entro il termine stabilito.

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