Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, al centro della circolare Inps n. 144 del 19 novembre 2025 con cui l’Istituto fornisce un quadro organico delle norme, delle procedure operative e degli adempimenti relativi al Fondo stesso.
Vengono illustrate le misure destinate al sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione o riduzione del personale, definendo in modo preciso gli strumenti di accompagnamento alla pensione, i criteri per la gestione del Fondo e le modalità di compilazione dei flussi contributivi UniEmens.
Vediamo di che si tratta, ma prima un breve riepilogo delle norme di riferimento.
Il Fondo di solidarietà trova il proprio fondamento giuridico, come accennato, nel decreto interministeriale del 4 agosto 2023 che disciplina la costituzione di uno strumento di natura bilaterale finalizzato a sostenere i lavoratori impiegati nella filiera delle telecomunicazioni durante le fasi di transizione occupazionale. Il decreto stabilisce le regole relative alla governance del Fondo, agli obblighi di bilancio e alla tipologia di prestazioni erogabili, ponendo al centro la tutela dei lavoratori nei casi di processi di riorganizzazione aziendale di natura straordinaria.
Accanto al decreto interministeriale, un ruolo determinante è svolto dal decreto legislativo n. 148/2015, testo normativo di riferimento per gli ammortizzatori sociali; in particolare, il D.Lgs. n. 148/2015 disciplina la gestione, gli obblighi contributivi, i criteri di finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni dei Fondi di solidarietà.
All’interno di questo quadro normativo integrato, il Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni ha tre obiettivi principali.
L’ambito di applicazione coinvolge un numero ampio di soggetti della filiera delle telecomunicazioni. In particolare, rientrano nel perimetro del Fondo le imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni e che impiegano personale in attività di gestione delle reti, servizi di assistenza e supporto tecnico, infrastrutture di rete, servizi digitali e tutte le attività riconducibili alle caratteristiche identificate dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
Queste imprese sono dunque tenute a contribuire al finanziamento del Fondo e ad applicare le procedure previste dalla normativa in caso di ricorso ai trattamenti straordinari.
I lavoratori destinatari delle prestazioni sono i dipendenti delle imprese appartenenti al settore, a tempo indeterminato o determinato, che risultano coinvolti in processi di riduzione o trasformazione dell’organico. La circolare disciplina in modo puntuale la posizione dei lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici e che possono accedere agli strumenti di accompagnamento alla pensione, con particolare attenzione alla verifica dei requisiti contributivi, anagrafici e alla finestra di accesso prevista dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
La circolare Inps n. 144 del 19 novembre 2025 definisce in modo dettagliato la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e le regole di governance del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni: si tratta di un organismo di natura bilaterale che ha il compito di assicurare prestazioni integrative o sostitutive del reddito nei casi di riorganizzazione, crisi, riduzione o trasformazione delle attività produttive del comparto telecomunicazioni. In quanto strumento di diritto pubblico amministrato dall’Inps, il Fondo opera secondo regole finanziarie stringenti, con l’obiettivo di preservare l’equilibrio economico e garantire la continuità delle prestazioni.
Obblighi di bilancio e governance
La circolare chiarisce che il Fondo è soggetto a precisi obblighi di bilancio, al fine di garantirne la sostenibilità nel breve e nel lungo periodo. In particolare, sono previsti:
Poiché il Fondo non può erogare prestazioni in assenza di copertura finanziaria, né può svolgere interventi in disavanzo, il principio di equilibrio economico è centrale e vincolante. Il Fondo, pertanto, può agire soltanto entro i limiti delle risorse acquisite attraverso i contributi ordinari e le eventuali riserve costituite negli esercizi precedenti.
L’Inps ha inoltre il compito di aggiornare il bilancio tecnico in presenza di variazioni significative del contesto macroeconomico o del quadro normativo, per garantire la coerenza tra sostenibilità finanziaria e prestazioni erogate.
Compiti del comitato amministratore
Il comitato amministratore del Fondo svolge un ruolo centrale nella governance, con competenze di indirizzo, vigilanza e controllo, tra cui:
Il Comitato è composto da rappresentanti delle parti sociali e da componenti designati secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale. Le sue decisioni devono essere coerenti con le disposizioni dell’Inps e con la normativa vigente, garantendo una gestione trasparente e orientata alla tutela dei lavoratori e alla sostenibilità del sistema.
La circolare distingue chiaramente le principali funzioni del Fondo, che si articolano in due aree operative: interventi a sostegno del reddito e adeguamento alle previsioni normative.
Interventi a sostegno del reddito
Il Fondo eroga prestazioni economiche nei confronti dei lavoratori coinvolti in processi di:
Tra gli interventi principali rientra l’assegno straordinario, una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori che si trovano a pochi anni dal raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tale assegno consente di garantire la continuità del reddito nei periodi in cui il lavoratore non è più in servizio ma non ha ancora maturato il diritto a pensione. La durata e l'importo dell’assegno sono calcolati sulla base dell’ultima retribuzione e dei contributi previdenziali correlati, secondo i criteri indicati nella circolare.
Gli interventi finanziati dal Fondo includono anche il versamento della contribuzione correlata, indispensabile per evitare discontinuità nella posizione assicurativa del lavoratore e consentire la maturazione del diritto pensionistico durante il periodo di fruizione dell’assegno straordinario. Le modalità di calcolo e i codici contributivi da utilizzare nel flusso UniEmens sono descritti con precisione nei paragrafi dedicati della circolare.
Adeguamento alle previsioni normative
Il Fondo opera in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 148/2015 e nel decreto interministeriale 4 agosto 2023. Ciò implica che il Fondo:
NOTA BENE: il Fondo può essere soggetto a modifiche regolamentari quando emerge la necessità di adeguare i propri strumenti alle evoluzioni del mercato del lavoro, agli accordi sindacali di settore o alle riforme previdenziali.
La circolare Inps n. 144 del 19 novembre 2025 dedica un’ampia sezione ai trattamenti in via straordinaria erogati dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, in quanto tali trattamenti rappresentano uno degli strumenti principali messi a disposizione delle imprese del settore per gestire processi di riorganizzazione, riduzione del personale o ricollocazione graduale dei lavoratori verso il pensionamento.
La circolare individua tre principali tipologie di assegno straordinario, ciascuna finalizzata a sostenere specifiche categorie di lavoratori nell’ambito di processi di esodo o fuoriuscita graduale dall’azienda.
Assegno per pensionamento di vecchiaia
L’assegno straordinario per pensionamento di vecchiaia è destinato ai lavoratori che non hanno ancora raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, ma che si trovano in una fase di prossimità rispetto a tale traguardo. Il Fondo eroga una prestazione economica fino al raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dall’ordinamento previdenziale vigente.
La circolare chiarisce che l’importo dell’assegno è calcolato sulla base della retribuzione imponibile del lavoratore e dei periodi contributivi utili alla maturazione del diritto. Durante tutta la durata del trattamento, il Fondo provvede contestualmente al versamento della contribuzione correlata.
Assegno per pensionamento anticipato
Questo assegno è rivolto ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata e si trovano a un numero limitato di anni dal raggiungimento della soglia contributiva necessaria. La finalità dell’assegno è garantire continuità reddituale fino al primo giorno utile di accesso alla pensione anticipata.
La misura risulta particolarmente rilevante per lavoratori con carriere lunghe, che beneficiano delle disposizioni previste dall’AGO e dalle gestioni speciali. Le regole per il calcolo dell’assegno, i contributi correlati e i criteri per la verifica dei requisiti sono indicati punto per punto nella circolare.
Assegno per processi di esodo
L’assegno per processi di esodo si applica nei casi in cui l’azienda attui piani di ristrutturazione o riduzione del personale basati su accordi che prevedono l’uscita graduale di una parte dei lavoratori.
I lavoratori devono possedere, alla data di accesso all’assegno:
L’Inps verifica i requisiti sulla base dei dati già presenti nelle proprie banche dati e della documentazione prodotta dal datore di lavoro.
La prestazione decorre dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o da altra data indicata negli accordi di esodo approvati. La durata della prestazione è determinata in modo proporzionale al tempo residuo necessario alla maturazione del primo diritto pensionistico utile.
La circolare richiama inoltre la necessità di verificare eventuali variazioni normative che potrebbero modificare le finestre pensionistiche e, di conseguenza, il periodo di erogazione dell’assegno.
Regole per lavoratori iscritti ad AGO, gestioni speciali o gestioni estere
La circolare precisa che i lavoratori possono essere iscritti:
Nel caso di contribuzione estera, l’Inps applica le regole di totalizzazione internazionale, verificando che la contribuzione estera sia utile per raggiungere il requisito minimo pensionistico.
Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell’avvio della procedura, in quanto deve:
La responsabilità istruttoria attribuita all’azienda garantisce un flusso informativo omogeneo e riduce margini di errore nella valutazione dei requisiti.
La domanda deve essere dunque trasmessa attraverso l’applicativo “Portale prestazioni esodo”, disponibile nell’area riservata del sito Inps.
L’azienda deve inserire:
L’Inps verifica automaticamente la correttezza dei dati, attivando controlli incrociati con le informazioni presenti in banca dati.
Modulistica AA02
La circolare conferma l’utilizzo del modello AA02, necessario per dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro e formalizzare la richiesta di accesso al trattamento straordinario. Il modello deve essere allegato alla domanda e firmato digitalmente secondo le modalità indicate dall’Istituto.
L’importo dell’assegno è determinato:
NOTA BENE: il trattamento non può superare l’importo della pensione teorica maturata dal lavoratore.
Il pagamento avviene con cadenza mensile a partire dal primo mese utile successivo all’ammissione della domanda. Le somme vengono erogate direttamente dall’Inps, previa verifica della disponibilità del Fondo.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere sull’erogazione dell’assegno, come:
L’Inps può infatti sospendere o revocare il trattamento in caso di perdita dei requisiti.
Trattamento ai fini IRPEF
L’assegno straordinario è soggetto a tassazione ordinaria ai fini IRPEF. L’Inps agisce come sostituto d’imposta, applicando le aliquote previste dalla normativa e rilasciando annualmente la certificazione fiscale.
Contribuzione correlata
Il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata, calcolata sulla retribuzione di riferimento. Tale contribuzione è indispensabile per garantire la continuità previdenziale del lavoratore durante l’intero periodo di fruizione dell’assegno.
La circolare fornisce istruzioni puntuali sui codici da utilizzare nei flussi UniEmens.
Obblighi dell’azienda
L’azienda è tenuta a:
La circolare Inps n. 144 del 19 novembre 2025 dedica una parte rilevante alla disciplina delle modalità di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, chiarendo in modo dettagliato la struttura della contribuzione ordinaria e le regole relative alla contribuzione correlata dovuta in relazione all’erogazione degli assegni straordinari.
Contribuzione correlata all’assegno straordinario
La contribuzione correlata è il meccanismo attraverso cui il Fondo garantisce la continuità della posizione assicurativa dei lavoratori beneficiari dell’assegno straordinario. La circolare chiarisce che tale contribuzione è determinata sulla base della retribuzione teorica che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in attività, assicurando il mantenimento dei diritti previdenziali fino al raggiungimento della pensione.
Misura dell’aliquota
La misura dell’aliquota della contribuzione correlata è definita in coerenza con le aliquote vigenti per l’AGO o per la gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore. La circolare specifica che la contribuzione correlata deve essere calcolata applicando l’aliquota complessiva (quota azienda + quota lavoratore), anche se l’intero importo è a carico del Fondo di solidarietà.
Le aliquote variano in funzione:
L’Inps, tramite i propri sistemi informatici, è responsabile del calcolo della contribuzione correlata. I datori di lavoro devono fornire tutti i dati necessari alla determinazione dell’importo dell’assegno straordinario e delle somme oggetto di contribuzione. La proprietà e la responsabilità dei conteggi restano in capo all’Istituto, che verifica:
Attenzione: eventuali discrepanze nei dati possono comportare sospensioni nell’erogazione della prestazione o rettifiche retroattive.
In taluni casi, il Fondo può richiedere integrazioni per garantire la copertura contributiva completa del periodo di spettanza dell’assegno straordinario. Ciò avviene, ad esempio, quando:
Il datore di lavoro è tenuto a collaborare con l’Inps per fornire tempestivamente le informazioni aggiuntive richieste.
Le aziende devono inserire nel flusso UniEmens specifici dati riferiti ai lavoratori che beneficiano dell’assegno straordinario. Gli elementi da valorizzare riguardano diversi aspetti contrattuali e retributivi.
TipoImpiego
Il campo TipoImpiego deve essere compilato utilizzando il codice “54”, che identifica i lavoratori coinvolti in processi di esodo ai sensi della circolare Inps. Questo codice consente di distinguere tali lavoratori dagli altri dipendenti attivi in azienda.
Qualifica
Il campo relativo alla qualifica deve riportare la qualifica posseduta dal lavoratore alla data di cessazione del rapporto. Tale informazione è necessaria perché influisce sulla determinazione della retribuzione imponibile e della contribuzione correlata.
TipoServizio
Il campo TipoServizio deve essere valorizzato in coerenza con la tipologia di trattamento straordinario erogato. La circolare specifica i codici da utilizzare per indicare l’ammissione all’assegno straordinario per vecchiaia, anticipata o esodo.
Retribuzioni
Il campo retributivo deve indicare con precisione:
Codici da utilizzare
Codice “54”
Il codice “54” è utilizzato nel campo TipoImpiego per identificare i lavoratori inseriti in percorsi di esodo.
La circolare elenca anche una serie di codici contrattuali e autorizzativi necessari per identificare l’ammissione al trattamento straordinario e il tipo di contribuzione dovuta e che devono essere indicati in tutti i flussi mensili fino alla conclusione del periodo di assegno.
Codice M139 per contribuzione correlata
Il codice M139 è specificamente dedicato alla contribuzione correlata, e deve essere inserito nel flusso UniEmens per consentire:
La circolare disciplina in modo puntuale anche le informazioni che devono essere riportate nei flussi UniEmens per i lavoratori che aderiscono ai processi di esodo regolati dai piani aziendali.
Elementi di retribuzione persa
Le aziende devono indicare la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. Questo valore è fondamentale per:
Il valore deve essere dichiarato con precisione, tenendo conto degli elementi retributivi fissi e delle eventuali maggiorazioni previste dal contratto collettivo.
Voci da esporre nel flusso informativo
Nel flusso UniEmens devono essere indicati:
|
Tipologia di assegno straordinario |
Descrizione della prestazione |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Note aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
|
Assegno straordinario per pensionamento di vecchiaia |
Prestazione economica fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. |
Prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia previsto dall’ordinamento previdenziale. |
Possesso dei contributi minimi richiesti per la pensione di vecchiaia. |
Il Fondo versa la contribuzione correlata per tutto il periodo di spettanza. |
|
Assegno straordinario per pensionamento anticipato |
Prestazione fino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata. |
Nessun requisito anagrafico specifico, salvo quelli previsti per eventuali forme di anticipo. |
Raggiungimento programmato del requisito contributivo per la pensione anticipata entro la durata dell’assegno. |
Valido per lavoratori con carriere lunghe e contribuzione continua. |
|
Assegno per processi di esodo (art. 24, c. 6-7-10, d.l. 201/2011) |
Misura a sostegno del reddito nell’ambito di piani di ristrutturazione che prevedono l’uscita graduale dal lavoro. |
Dipendente dalla distanza anagrafica dal primo trattamento pensionistico utile. |
Contribuzione utile a raggiungere il primo requisito pensionistico (vecchiaia o anticipata). |
Richiesto accordo aziendale e sindacale; prestazione continuativa fino all’accesso al primo trattamento pensionistico utile. |
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