Forfettario nel 2018 per chi ha avviato l'attività nel 2014

Pubblicato il 21 novembre 2018

Non è previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014. I tre anni di vincolo valgono per chi ha iniziato dal 2015 e ha deciso di avvalersene.

Pertanto, il professionista che ha iniziato nel 2014, può scegliere, avendone i requisiti, di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario della legge n. 190/2014.

Inoltre, se ha avviato la propria attività nel 2014, lo stesso può usufruire anche dell’aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (dunque per il solo 2018).

È quanto spiegato dall'agenzia delle Entrate nella risposta n. 72/2018.

Il passaggio al forfettario

I regimi di favore per i contribuenti di minore dimensione sono stati razionalizzati dalla legge di Bilancio 2015 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 - per il naturale passaggio al regime forfetario.

L'Agenzia, dopo un excursus normativo sulla disciplina, chiarisce che il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, Dl 98/2011) - superminimi con il forfait del 5% - è divenuto opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.

L'agevolazione prevede che al reddito determinato forfettariamente si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.

Si ricorda nella risposta, che il regime di vantaggio, dopo alcune proroghe, è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festival del lavoro 2025: sicurezza, etica e innovazione al centro della sedicesima edizione

02/05/2025

Dimissioni per fatti concludenti: cambia la comunicazione del datore di lavoro

02/05/2025

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy