Forma scritta ad probationem: testi inammissibili, eccezione di parte

Pubblicato il 07 agosto 2020

Le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono pronunciate in ordine ad un contrasto interpretativo rilevato nella giurisprudenza di legittimità in tema di inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ossia per il quale la forma scritta è richiesta ad probationem.

Sezioni unite su forma scritta ad probationem e inammissibilità prova testimoniale

Secondo gli Ermellini, detta inammissibilità non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio.

Il ravvisato contrasto ermeneutico è stato risolto aderendo alla soluzione indicata nel più diffuso degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte, alla luce del quale tale inammissibilità, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c. c., attiene alla tutela processuale di interessi privati.

Difatti, il limite che l'art. 2725 c.c. pone alla prova per testimoni non attiene agli effetti sostanziali dell'atto, ma, al pari degli altri limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale dei contratti, è dettato nell'esclusivo interesse delle parti litiganti, le quali hanno perciò piena facoltà di rinunciare, anche tacitamente, e cioè con il loro comportamento processuale, alla sua applicazione.

Il richiamato articolo – si rammenta – dispone che quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. 

Nullità prova va opposta e non può essere fatta valere in sede di impugnazione

Nella sentenza n. 16723 del 5 agosto 2020, le SSUU civili della Cassazione hanno anche precisato che, nelle ipotesi in cui, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, spetta alla parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., “rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione".

Sulla scorta dei principi richiamati, il Massimo Collegio di legittimità ha cassato una decisione dei giudici di gravame i quali, nel pronunciarsi sulle doglianze prospettate dall’appellante unicamente in punto di ricostruzione dei fatti, di valutazione delle risultanze istruttorie e di attendibilità delle prove testimoniali assunte, aveva compiuto un indebito rilievo d'ufficio della inammissibilità della prova testimoniale resa in primo grado, in assenza di tempestive eccezioni delle parti, con riferimento ad una dedotta transazione intervenuta tra i contraenti.

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