Formazione continua obbligatoria per i Cdl

Pubblicato il 29 settembre 2014 I Consulenti del lavoro, sul loro sito, hanno ricordato che il 31 dicembre 2014 scade il biennio di valutazione 2013/2014 per il quale occorre conseguire almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico (in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti).

Per i consulenti neo iscritti, tuttavia, l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato.

Viene precisato, inoltre, che i crediti maturati attraverso la formazione on-line non potranno superare la misura del 30% sul totale richiesto.

Successivamente, entro il 28 febbraio 2015, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, dichiarazione corredata dell'elenco sia delle attività formative da egli tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti.

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce illecito disciplinare.
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