Foro a favore del danneggiato per la diffamazione televisiva

Pubblicato il 16 ottobre 2009

Corsia preferenziale nella scelta del Foro per i cittadini diffamati durante programmi in Tv. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza del 13 ottobre 2009 n. 21661.

In questi casi, sostengono i Supremi giudici, occorre attribuire la competenza al giudice del luogo in cui si realizza il danno del danneggiato che non è identificato nella sede dello studio televisivo bensì nel luogo di residenza dell’offeso, avendo questo subito una violazione dell’onore.

E’ infatti nella sede dove la persona vive, lavora e mantiene i contatti personali che si verifica il vero danno della diffamazione, anche se avvenuta durante una trasmissione televisiva.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy