Fringe benefit, esenzione da 600 a 3.000 euro per il 2022

Pubblicato il 17 novembre 2022

Dapprima con il decreto Aiuti-Bis, poi con il decreto Aiuti-quater, il governo ha alzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit riconosciuti dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

Come noto, l’art. 12, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto – limitatamente al periodo d’imposta 2022 ed in deroga all’ordinaria regola stabilita dal TUIR – la non concorrenza alla formazione del reddito di beni ceduti e servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di 600,00 euro.

Tale disposizione, aumenta, dunque, l’importo di esenzione contenuto al terzo comma dell’art. 51, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed aggiunge l’ulteriore fattispecie idonea a fronteggiare il c.d. Caro bollette.

In tal ambito, l’ultimo arrivato Decreto Aiuti-quater, di cui si attende pubblicazione in G.U., parrebbe limitarsi a sostituire il predetto importo di 600 euro con la maggiore soglia di euro 3.000. 

La soglia di esenzione per l’anno 2022

Limitatamente al periodo d’imposta 2022 il decreto Aiuti-Bis ha innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i beni ceduti dal datore di lavoro ai dipendenti sino a 600 euro in luogo dell’ordinario importo di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR.

Altresì, la medesima disposizione legislativa ha introdotto – in via meramente occasionale ed in considerazione dell’emergenza Caro bollette – la possibilità che nel predetto plafond di esenzione possano rientrare le erogazioni in denaro destinate al pagamento delle utenze domestiche, siano essere riferite al servizio idrico, all’energia elettrica o al gas naturale.

Soggetti beneficiari e limiti oggettivi

Premesso che le somme in trattazione possono essere erogate dal datore di lavoro del settore privato su base volontaria, potranno beneficiare della misura sia i lavoratori dipendenti che gli altri lavoratori che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (Co.Co.Co.; amministratori; tirocinanti; ecc.).

Atteso che devono intendersi applicabili le medesime regole già note e contenute nel predetto art. 51, comma 3, TUIR e in considerazione dell’assenza di ulteriori limiti soggettivi, i fringe benefit in commento possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, senza – dunque – dover individuare tra i destinatari la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di dipendenti come, invece, previsto dal comma 2, art. 51.

Sinteticamente, la nuova norma in commento, esclusivamente per l’anno d’imposta 2022:

Si rammenta che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti ed i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati all’art. 12, TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

ATTENZIONE: come previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite di 600 euro per l’anno d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva l’intero valore corrisposto, ivi inclusa – dunque – anche la quota di valore inferiore al predetto limite di 600 euro.

Per il rimborso o l’erogazione di somme destinate al pagamento delle utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4 novembre 2022, n. 35, ha specificato che le stesse devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, sempreché abbiamo effettivamente sostenuto le relative spese.

Sarà possibile beneficiare dell’esenzione in trattazione anche laddove le utenze domestiche siano intestate al condominio – per poi essere ripartite tra i condomini – ovvero nel caso in cui le medesime utenze siano intestate al locatore e nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge e/o familiari, sempreché la spesa sia stata effettivamente sostenuta. In tale ultima ipotesi, naturalmente, il locatore non potrà – a sua volta – richiedere il rimborso delle spese sostenute beneficiando dell’agevolazione in commento, in quanto tali spese non sono state effettivamente da lui sostenute.

Modalità di gestione della concessione

Essendo la disposizione in commento riferita esclusivamente all’anno d’imposta 2022, ai sensi del comma 1, art. 51, TUIR, dovranno essere considerate percepite anche le somme ed i valori corrisposti sino al 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono, secondo il c.d. principio di cassa allargata. Si rammenta che ai fini dei benefit erogati a mezzo voucher, il reddito si considera percepito nel momento in cui la predetta concessione entra nella disponibilità del lavoratore ed a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un periodo successivo.

Per il benefit consistente nel rimborso delle utenze domestiche, il datore di lavoro dovrà:

Si rammenta, infine, che come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 35, il c.d. bonus carburante, contenuto nell’art. 2, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e l’innalzamento della soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, devono considerarsi due misure distinte e cumulabili tra loro. Appare, comunque, consigliabile un’attenta e distinta gestione delle predette somme nel LUL.

Decreti Aiuti-quater, da 600 a 3.000 euro

Con il decreto Aiuti-quater, già approvato dal Consiglio dei Ministri e di cui si attende pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il limite di esenzione per i fringe benefit erogati sino al 12 gennaio 2023 parrebbe essere aumentato ulteriormente sino alla soglia di 3.000 euro.

Laddove si tratti, come anticipato in premessa, di una mera sostituzione delle parole “600 euro” contenute nel decreto Aiuti-Bis, potranno comunque considerarsi valide tutte le considerazioni di cui sopra.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., legge 21 settembre 2022, n. 142

Agenzia delle Entrate – Circolare 4 novembre 2022, n. 35

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