Frode fiscale e associazione per delinquere a carico di chi costituisce società per evadere l'Iva

Pubblicato il 11 maggio 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 18045 del 10 maggio 2011, ha respinto il ricorso presentato da quattro fratelli avverso la decisione con cui gli stessi erano stati condannati dai giudici di merito per frode fiscale e associazione per delinquere sulla base dell'accusa di aver costituito un gruppo di aziende al solo fine dell'evasione dell'Iva.

Secondo la Corte di legittimità, “la macroscopica entità dell'imposta evasa, la continuità dell'azione criminosa nel corso degli anni, la capacità di mutare veste giuridica e di reagire ai tentativi di accertamento da parte dello Stato, la coesione dimostrata dal gruppo, in gran parte formato da componenti della stessa famiglia, la complessità stessa della struttura, con diramazioni anche all'estero, sono tutti indici oggettivi dell'organizzazione criminosa”.

La Suprema Corte, con l'occasione, ha anche precisato come il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti sia configurabile “anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampia dizione della norma che parla genericamente di operazioni inesistenti, sia perché anche a mezzo di fatturazione solo soggettivamente falsa è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma stessa e cioè di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.
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