Frodi carosello con onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria

Pubblicato il 14 marzo 2013 Con la sentenza n. 6229 del 13 marzo 2013, la Corte di cassazione ha fornito importanti precisazioni per quel che concerne il regime probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni poste in essere nell’ambito delle cosiddette “frodi carosello”.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, nelle ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, consistenti nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto certamente diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’Iva in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente eseguita dal fatturante costituisce di per sé elemento idoneamente sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente; ed infatti, l’immediatezza dei rapporti induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. Ne consegue che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri.

Diversamente – si legge nel testo della sentenza – nei casi di fatturazione per operazione posta in essere, mediante strumentali interposizioni, in una combinazione negoziale fraudolenta che contempli l’avvalimento in vario modo da parte di cessionari successivi del mancato (o non integrale) versamento dell’Iva da parte di un cedente (cd. frode carosello), “incombe sull’Amministrazione l’onere di provare, ancorchè solo presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano la frode nonché la partecipazione ad essa del contribuente ovvero la sua consapevolezza”.
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