Fruizione di permesso sindacale per fine diverso: licenziamento sproporzionato

Pubblicato il 09 marzo 2021

Confermato, dalla Corte di cassazione, l’annullamento del licenziamento intimato ad un sindacalista a cui era stato contestato di aver tenuto un comportamento contrario a correttezza, buona fede, fedeltà e diligenza, concretizzatosi nel non aver partecipato, in tre diverse occasioni, all’attività sindacale, assentandosi arbitrariamente dal posto di lavoro.

La Corte d’appello, nell’accogliere il reclamo del dipendente, aveva ritenuto che la condotta lui contestata, per come era risultata in concreto accertata, rientrasse tra quelle punibili con una sanzione conservativa.

In sede istruttoria, era infatti emerso che il prestatore, assente dal lavoro in virtù di permesso, pur non avendo partecipato alle riunioni sindacali indicate, aveva tuttavia svolto attività riconducibile al suo mandato di componente di sindacato.

Le attività accertate, dunque, anche se non rientravano nel preciso schema della riunione sindacale, andavano comunque considerate nell’ambito di quelle proprie dell’incarico sindacale ricoperto.

La condotta disciplinarmente rilevante, ciò posto, non integrava una giusta causa di licenziamento, in quanto si risolveva in un’ingiustificata assenza dal servizio che il contratto collettivo e la legge punivano con una sanzione conservativa.

Statuizione, questa, confermata dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nel testo della sentenza n. 6495 del 9 marzo 2021.

Secondo gli Ermellini, nel caso esaminato, l’astratta rilevanza disciplinare della condotta, contestata in termini di assenza arbitraria dal lavoro, non esonerava dal verificare in concreto la gravità del comportamento e la sua sussimibilità nella giusta causa di licenziamento, ritenuta sussistente dalla datrice di lavoro.

E la sentenza impugnata non si era sottratta a tale incombente, ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento, analizzando quanto contestato con i risultati dell’istruttoria svolta.

In tale operazione, in particolare, i giudici di merito, nel formulare il giudizio di non proporzionalità, avevano dato atto che la specifica fattispecie della fruizione di permesso sindacale per un fine diverso da quello normativamente previsto non era, sotto il profilo disciplinare, specificamente tipizzata ed aveva correttamente concluso che la stessa fosse riconducibile a quella di assenza arbitraria dal lavoro per la quale era prevista una sanzione conservativa.

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