FSBA, aggiornato il manuale operativo per l'assegno ordinario

Pubblicato il 17 novembre 2020

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento del manuale operativo per le prestazioni erogate dal Fondo e previste dal Decreto Legge, 28 ottobre  2020, n. 137.

Il Fondo comunica che le domande inserite nel portale sono prorogate fino al 31 gennaio 2021 e gestite in relazione a tre periodi:

Mensilmente FSBA autorizzerà il periodo rendicontato procedendo all’erogazione delle prestazioni richieste per le prime nove settimane.

Raggiunte le giornate disponibili per i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020, la procedura considererà le stesse autorizzate potendo, l'utente, richiedere le ulteriori 9 settimane Covid-19 con fatturato.

Si rammenta che nel periodo 13 luglio 2020 - 31 dicembre 2020 nella domanda possono essere inseriti i lavoratori in forza al 13 luglio 2020.

Le imprese che non hanno richiesto le prestazioni FSBA nel periodo dal 23 febbraio al 12 luglio 2020 hanno facoltà di presentare la domanda Covid-19 a condizione che:

Nella domanda delle ulteriori 9 settimane con causale Covid con Fatturato (2°periodo) dovrà essere richiesto un nuovo ticket INPS, altresì il suddetto periodo sarà considerato autorizzato indipendentemente dall’effettiva fruizione.

Relativamente alle domande del terzo periodo, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, 6 settimane, le imprese hanno facoltà di presentare una nuova domanda con causale Covid-19 a condizione che:

  1. non aver avuto riduzione di fatturato;
  2. l’attività di impresa è stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019;
  3. aver avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  4. aver avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ovvero che l’impresa ai sensi del comma 3, art. 12 del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sia esente dal versamento del contributo addizionale.

Si specifica che, nei termini previsti dal testo normativo, le settimane utilizzate dal 16 novembre 2020, anche relative alle 18 settimane del Decreto Agosto, saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31 gennaio 2021.

Anche le predette sei settimane saranno autorizzate indipendentemente dall’effettiva fruizione.

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