Fusione per incorporazione transfrontaliera senza abuso di diritto

Pubblicato il 29 gennaio 2019

La fusione per incorporazione effettuata da una società italiana nei confronti di una sua controllata lussemburghese, a seguito della quale il valore di entrata corrisponderà a quello di mercato al momento dell’ingresso della controllata e in assenza di sue posizioni fiscali riportabili in Italia, non comporta un’ipotesi di abuso del diritto.

In altri termini, l’operazione di riorganizzazione non integra un disegno abusivo ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito in relazione al comparto dell’Ires.

Questa la conclusione della risposta n. 11/2019, che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato ad una richiesta di interpello sollevata da una società italiana, la quale ha prospettato all’Amministrazione finanziaria la volontà di realizzare una complessa operazione di riorganizzazione societaria, finalizzata ad accorciare la catena di controllo.

Fusione per incorporazione di una controllata estera

La società istante è intenzionata a porre in essere una fusione per incorporazione transfrontaliera, con il presupposto che la liquidità che le verrà attribuita a seguito dell’operazione straordinaria, unitamente ai titoli in portafoglio, verrà impiegata nell’attività svolta dalla stessa società italiana e, quindi, è destinata a restare nel ciclo dell’impresa. Infatti, l’istante non prevede di procedere ad una distribuzione straordinaria di dividendi ai propri soci, in ragione della liquidità che perverrà nel suo patrimonio tramite la fusione della sua controllata. Inoltre, la stessa società ha dichiarato che nell'attivo immobilizzato della controllata non sono mai state presenti partecipazioni (dirette e indirette) in società residenti in giurisdizioni black list.

Alla luce di tutto ciò, la società chiede di sapere se la prospettata fusione possa beneficiare della neutralità fiscale in base alle disposizioni degli articoli 172, 178 e 179 del TUIR, senza essere considerata elusiva ai fini della cosiddetta disciplina dell’abuso del diritto, anche in considerazione della procedura alternativa di liquidazione aziendale.

Operazione transfrontaliera non abusiva se il valore fiscale di ingresso in Italia coincide con il valore di mercato

Nella sua risposta n. 11/2018 del 28 gennaio, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’operazione di fusione per incorporazione sottoposta al suo esame non è abusiva, in quanto in essa non si ravvede l’esistenza di alcun vantaggio fiscale realizzato in contrasto con le finalità di norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario: da essa non scaturirà per la società controllante alcun vantaggio fiscale indebito in relazione alle imposte sul reddito (Ires). 

Inoltre, sulla base del presupposto che, per il tramite della fusione transfrontaliera, il valore di ingresso in Italia corrisponderà a quello di mercato al momento dell’ingresso della società lussemburghese e in assenza di posizioni fiscali della stessa riportabili in Italia – secondo l’Agenzia - nel caso in esame non può ravvisarsi alcun risparmio d’imposta, non subendo l’ordinamento italiano alcuna erosione di base imponibile.

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