Gare, concorrenti lesi da risarcire

Pubblicato il 06 agosto 2008
Il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 640 del 3 luglio scorso, ha accolto un ricorso volto all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto. Relativamente alla legittimazione del ricorrente, i giudici amministrativi hanno chiarito come il termine per ricorrere decorra dalla piena conoscenza dell'aggiudicazione definitiva ed è fatta salva, in questo caso, la possibilità di far valere anche i vizi dell'aggiudicazione provvisoria. Il Tar ha poi precisato che, nel caso in cui il contratto non sia stato eseguito, l'annullamento della gara comporta la rinnovazione della stessa e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni; qualora, invece, l'amministrazione abbia proceduto alla stipulazione ed alla esecuzione del contratto, il concorrente leso, non potendo più ottenere l'annullamento della gara, ha diritto ad un risarcimento per equivalente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., fino al 10% del valore dell'offerta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy