Gas metano aliquota al 10%, ma senza duplicazioni

Pubblicato il 23 ottobre 2010

La risoluzione n. 112/E/2010 riprende e completa il discorso - già reso con la risoluzione n. 108/E/2010 - sull’applicazione dell’aliquota Iva alla somministrazione di gas metano usato per usi civili, con specifico riferimento al caso della somministrazione di gas nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, in ordine alla portata applicativa della disposizione normativa di cui al n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

Nel primo documento di prassi, l’Agenzia ha puntualizzato che il limite di 480 m.c. annui, stabilito ai fini della fruizione dell’aliquota Iva del 10% va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Di conseguenza, nel caso di un impianto centralizzato, il limite di 480 m.c. deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato.

Con la risoluzione n. 112/E, l’Agenzia fa una puntualizzazione ed esclude dal computo le utenze individuali che già fruiscono della tassazione agevolata. Così per evitare la duplicazione dei benefici, il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato, da moltiplicare per il limite di 480 m.c. cui si applica l’aliquota agevolata, deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili, per il quale risulta già applicabile l’aliquota agevolata.

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