Affido condiviso. Genitore contrario ai vaccini escluso dalle scelte mediche

Pubblicato il 17 febbraio 2018

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito con cui, nell’ambito del procedimento per la separazione personale di una coppia, era stato disposto l’affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, eccettuate le decisioni attinenti alla salute e all’alimentazione dei figli, attribuite in via esclusiva al padre a cui era anche attribuita la collocazione dei minori.

Avverso questa decisione aveva promosso ricorso la madre la quale lamentava di essere stata estromessa rispetto alle scelte per le cure mediche e l’alimentazione, senza che fosse stato indicato il pregiudizio che i minori avrebbero potuto subire dall’esercizio della funzione parentale materna rispetto a questi profili.

La ricorrente, ossia, si doleva che la Corte d’appello avesse disposto questa esclusione non sulla base del parametro del superiore interesse dei minori, bensì in ragione dei convincimenti espressi dalla donna in ordine alla non opportunità di sottoporre i figli a vaccinazione.

Motivo inammissibile per mancata specificazione

Doglianza, tuttavia, ritenuta inammissibile dalla Suprema corte – sentenza n. 3913 del 16 febbraio 2018 – per inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, previsto dall’articolo 342 c.p.c.

E’ stato condiviso, sul punto, quanto rilevato dalla Corte territoriale secondo cui la donna non aveva addotto alcun elemento al fine di supportare la specifica censura mossa su questo punto.

Detta statuizione è stata ritenuta coerente con il principio secondo cui la cognizione del giudice d’appello resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi, tramite l’illustrazione di argomentazioni che si contrappongono a quelle svolte dal giudice di primo grado e che sono idonee a incrinare il fondamento logico - giuridico di queste.

Corretta la collocazione presso il padre

Ad ogni modo, la decisione di merito è stata confermata in quanto ritenuta basata su accertamenti peritali protratti nel tempo per quel che riguardava i rapporti tra i genitori e i figli.

La soluzione prescelta - si legge in decisione - era quella che garantiva una maggiore tutela agli interessi dei figli, dato che la madre non aveva dimostrato di essere in grado di assumere i comportamenti più adeguati in favore dei minori.

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