RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

Pubblicato il 30 gennaio 2026

Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un importante chiarimento interpretativo in merito all’applicazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) alle aziende soggette alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006 e attuata dal DM n. 59 del 2023.

Inquadramento normativo del sistema RENTRI

L’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, individuandone struttura e finalità.

Tale sistema si fonda sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), articolato in due sezioni fondamentali:

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione della normativa primaria, ha disciplinato in modo puntuale il funzionamento del nuovo sistema, introducendo forme di digitalizzazione della movimentazione dei rifiuti e prevedendo, per determinate categorie di operatori e tipologie di rifiuti, l’obbligo di rilevazione dei percorsi dei mezzi.

Geolocalizzazione dei mezzi e art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Il nodo interpretativo affrontato dall’Ispettorato riguarda la qualificazione giuridica dei sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi.

Secondo l’INL, la previsione contenuta nell’art. 188-bis, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce una norma speciale che introduce un obbligo legale funzionale alla tracciabilità ambientale e, dunque, una condizione di esercizio dell’attività d’impresa. In tale prospettiva:

Di conseguenza, l’INL esclude che, limitatamente alle finalità imposte dalla normativa ambientale, trovi applicazione la procedura di autorizzazione o accordo sindacale prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Limiti di utilizzo e obblighi di garanzia

L’Ispettorato sottolinea infine che:

In tali casi, l’installazione e l’uso dei sistemi di controllo richiedono quindi un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro competente.

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