Gerit condannata con indennizzo per lite temeraria

Pubblicato il 13 gennaio 2011 Il Tribunale di Roma, sezione di Ostia, con sentenza del 9 dicembre 2010, ha condannato Gerit Equitalia a un indennizzo per lite temeraria. È nei poteri del giudice - ex articolo 96, comma 3 del codice di procedura civile ridefinito dalla riforma del 2009 – la condanna del soccombente a pagare sia le spese che un indennizzo (con ammontare lasciato alla discrezionalità del giudice) per lite temeraria, anche senza una richiesta espressa dell'interessato o la prova del danno subito. La prova non è necessaria in quanto non si tratta di risarcimento del danno non patrimoniale ma di indennizzo, ossia di una punizione d’ufficio per un atto doloso.

La possibilità rappresenta un deterrente per chi promuove o porta avanti cause del tutto infondate e solo per motivi ostruzionistici.

Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che Equitalia abbia iscritto un’ipoteca illegittima in base a due motivi: perché il credito garantito era importo inferiore agli 8 mila euro, previsti come importo minimo per gravare gli immobili e perché la cartella, relativa al credito garantito, era stata prima sospesa e poi annullata in un separato giudizio.

Equitalia, chiamata in giudizio per l'annullamento dell'ipoteca, ha resistito pur palesemente in torto. Pertanto, considerando la forza del responsabile (un ente di notevoli dimensioni cui la legge concede grandi poteri dovrebbe esercitarli con un senso di responsabilità, di prudenza ed equilibrio), l'indennizzo adeguato alla capacità economica è stato stabilito nella misura di 25 mila euro, oltre ai 5mila delle spese di giudizio.
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