L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito istruzioni operative in materia di gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari, superando e coordinando precedenti indicazioni amministrative.
Con la circolare n. 33 del 18 dicembre 2025 si mira all’obiettivo di:
La circolare 33/D/2025 distingue espressamente due modalità procedurali alternative, rimesse alla scelta dell’operatore.
I contingenti tariffari sono strumenti di politica commerciale dell’Unione europea che consentono l’importazione di determinate quantità di merci a dazio ridotto o nullo entro limiti quantitativi prefissati.
La finalità principale dei contingenti è duplice:
Il beneficio tariffario è riconosciuto fino a esaurimento del contingente, secondo il principio del first come, first served a livello unionale.
Richiesta di contingente
La richiesta di prelievo dal contingente avviene esclusivamente tramite la dichiarazione doganale di importazione, nella quale il dichiarante:
La dichiarazione viene trasmessa:
Assegnazione del contingente
Un elemento centrale nella gestione dei contingenti è che l’assegnazione non è istantanea.
Questo accade perché:
Di conseguenza, l’operatore può trovarsi in una delle seguenti situazioni:
Fino a quando l’esito non è noto, l’operazione doganale non può dirsi definitivamente chiusa.
La circolare n. 33/D/2025 introduce una distinzione chiave, che rappresenta il cuore della gestione operativa dei contingenti:
Procedura con sospensione dello svincolo
Questa procedura consente all’operatore di non svincolare le merci fino alla conoscenza dell’esito del contingente.
In termini pratici:
Questa modalità è particolarmente indicata quando:
Procedura senza sospensione dello svincolo
Con questa modalità, l’operatore accetta che:
Tuttavia, ciò comporta conseguenze rilevanti:
Un contingente è definito critico quando:
In presenza di un contingente critico:
La gestione dei contingenti incide direttamente sulla vita giuridica della dichiarazione doganale.
In sintesi:
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