Gestione non traumatica degli esuberi di personale

Pubblicato il 18 novembre 2014 Con Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha apportato modifiche all’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, relativo alla “Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati contratti di solidarietà”.

In particolare, si ricorda che l’art. 7 citato si riferisce alla deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, Legge n. 223/91, e prevede che - fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/96 - il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (stabilito per l’appunto dall'art. 1, comma 9, Legge n. 223/91) può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata Legge n. 223/91.

Con l’aggiunta, ad opera del nuovo Dm, alla fine del suddetto articolo, delle parole “ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità”, si consente la gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori.
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