Giudici di pace con almeno 4 settimane di ferie retribuite

Pubblicato il 24 gennaio 2020

Il giudice di pace italiano deve essere considerato un lavoratore ai sensi della direttiva sull’orario di lavoro ed ha diritto a 4 settimane di ferie annuali retribuite. Sono le conclusioni dell'Avvocato generale UE, proposte alla Corte di giustizia nell'ambito della causa C‑658/18.

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un giudice di pace italiano, il cui compenso è composto da un importo base minimo, nonché da indennità corrisposte per le cause definite e le udienze, deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell’articolo 7 della direttiva citata.

Egli ha pertanto diritto ad un minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite qualora svolga funzioni giurisdizionali in misura significativa, non possa decidere autonomamente quali cause trattare e sia soggetto agli obblighi disciplinari dei magistrati togati.

Così, l’Avvocato generale della Corte Ue nelle conclusioni depositate il 23 gennaio 2020 con riferimento alla causa C‑658/18, promossa da una giudice di pace di Bologna contro il Governo italiano e rispetto a cui la Corte di giustizia è stata chiamata a rispondere.

I Giudici di pace sono lavoratori? Hanno diritto a ferie pagate?

Nel dettaglio, la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta ai giudici europei è la seguente:

"I giudici di pace italiani sono lavoratori e hanno diritto alle ferie retribuite?"

La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento di ingiunzione, attivato dalla giudice al fine di ottenere l’indennità alle ferie a lei negate.

La giudice di pace ricorrente sosteneva di essere una lavoratrice e di avere diritto a ferie retribuite; per contro, secondo l’Italia e i suoi organi giurisdizionali di grado superiore, i giudici di pace ricoprono solo una carica onoraria, per la quale ricevono un rimborso spese.

Proposta dell'Avvocato generale per la soluzione della questione

L’Avvocato UE, come detto, ha concluso nel senso di ritenere il giudice di pace italiano - che ha un compenso composto da un importo base minimo, nonché da indennità corrisposte per le cause definite e le udienze - debba essere considerato un lavoratore ai sensi dell’articolo 7 della citata direttiva se:

Inoltre, con riferimento alla durata delle ferie annuali retribuite, detto giudice di pace, nominato soltanto per un determinato periodo di tempo, è comparabile - a suo dire -  ai magistrati professionali italiani.

Così, ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, può esigere lo stesso numero di giorni di ferie dei magistrati professionali mentre il suo compenso durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente versatogli durante lo svolgimento delle sue funzioni di giudice.

Responsabilità per dolo o colpa grave?

Per finire, l’Avvocato generale ha ritenuto che una disposizione sulla responsabilità personale del giudice per dolo o colpa grave “in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea” debba essere interpretata, da parte sua, “alla luce del diritto dell’Unione, nel senso che l’applicazione del diritto prioritario dell’Unione non fonda la responsabilità del giudice”.

E se questa interpretazione non è possibile, “tale disposizione non può essere applicata”.

La parola, sulla annosa questione relativa al trattamento e ai diritti dei giudici di pace, passa ora alla Corte di giustizia.

Giudici di pace mobilitati per mancanza di tutele

La posizione dell'Avvocato generale segna un punto a favore dei giudici di pace, le cui associazioni Unagipa e Angdp, si rammenta, sono attualmente in sciopero (fino al 1° febbraio 2020) per protestare contro il comportamento omissivo del ministro della Giustizia sul fronte della riforma della magistratura onoraria, nonchè contro la precarietà e la mancanza delle tutele minime economiche, giuridiche e previdenziali della categoria.

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