Giudici fiscali, prova-terzietà

Pubblicato il 14 aprile 2009 Con la risoluzione n. 1/2009 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si è voluto fornire indicazioni per la corretta compilazione del modello che contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull’attività svolta dai professionisti in aggiunta a quella del giudice. I giudici tributari sono così tenuti a certificare l’assenza di cause d’incompatibilità entro il prossimo 20 maggio. La dichiarazione annuale deve essere prodotta in originale al presidente della sezione di appartenenza da tutti i giudici in servizio, anche da coloro per i quali risulti aperto un procedimento ancora non definito. L’adempimento è a carico di tutti i componenti, anche se non esistono cause di incompatibilità. In caso di mancato o ritardato invio della dichiarazione verrà fatta una segnalazione al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Commissione tributaria regionale per l’apertura di un procedimento nei confronti del giudice inadempiente. La risoluzione ricorda che i giudici tributari non possono svolgere attività di rappresentanza, assistenza e consulenza in materia fiscale, anche se tali attività sono svolte in modo saltuario e occasionale o in via accessoria a quella principale. L’incompatibilità esiste anche quando il professionista partecipa ad uno studio associato. Il solo fatto che un giudice svolga l’attività di consulenza fiscale costituisce causa di decadenza dall’incarico: i componenti delle Commissioni tributarie, infatti, non solo devono essere indipendenti, ma devono anche sembrare tali (Tar Sardegna, sent. 53/2008). La recente risoluzione 1/2009 ribadisce, infine, che sono rilevanti anche i rapporti di coniugio e parentela con coloro che sono iscritti agli albi professionali o negli elenchi istituiti presso le direzioni regionali dell’agenzia delle Entrate e nella sede della Commissione tributaria di appartenenza del giudice.
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