Giudici tributari: pubblicato il regolamento sul procedimento disciplinare

Pubblicato il 23 luglio 2014 Con delibera del 10 giugno 2014 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 168/2014), il Consiglio di giustizia tributaria ha diffuso il regolamento contenente il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Individuati gli illeciti disciplinari

Il provvedimento, all'articolo 3, individua in modo specifico i comportamenti del giudice tributario considerati illeciti disciplinari: tra questi, la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali.

La sanzione massima? La rimozione

Le sanzioni applicabili saranno le seguenti: l'ammonimento; la censura; la sospensione dalle funzioni; la rimozione dall'incarico.

La sanzione relativa alla rimozione dall'incarico sarà comminata nel caso in cui il giudice sia recidivo nelle violazioni punibili con la sospensione dalle funzioni. A seguito della rimozione, il giudice non può essere nuovamente nominato.

Diritti del giudice

Nell'ambito del procedimento disciplinare, il giudice potrà accedere agli atti e depositare le proprie memorie fino a 10 giorni prima della discussione davanti al Consiglio.

Indicati anche i casi in cui il giudice tributario viene sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso.
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