Giudizi davanti alla Corte dei conti: pubblicate le ultime modifiche

Pubblicato il 17 ottobre 2019

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice di giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016).

Il D. Lgs. n. 114 del 7 ottobre 2019 è stato adottato in attuazione della Legge n. 124/2015 con cui è stata delegata la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Codice di giustizia contabile integrato e corretto

Il provvedimento, che come detto interviene con disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, è stato messo a punto per rispondere all’esigenza di “ovviare a talune difficoltà interpretative”, riscontrata nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

E’ quanto si apprende dal comunicato stampa della seduta in cui il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il testo di riferimento.

In esso – viene altresì precisato - si tiene conto dei pareri espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Patrocinio e procura alle liti

Oltre alle diverse innovazioni processuali contenute nel provvedimento – che riguardano l'avvio del procedimento, la fase della trattazione, i sequestri e la relativa definizione - si segnalano le modifiche in materia di patrocinio.

Si prevede, così, che per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Inoltre, è sancito che nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.

Altro ritocco riguarda la procura alle liti nella fase preprocessuale, che deve essere rilasciata in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e che ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione.

Ampliati, dal testo, anche i poteri del Pm contabile.

Il Decreto n. 114/2019, pubblicato nella GU n. 243 del 16 ottobre 2019, entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre 2019.

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