In materia di processo tributario, qualora la legge preveda un termine specifico per l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza, il decorso di tale termine consente di attivare il giudizio di ottemperanza senza necessità di preventiva costituzione in mora.
In particolare, per le condanne al pagamento di somme, l’inutile decorso di novanta giorni dalla notificazione della decisione è sufficiente a integrare l’inadempimento.
Con la sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione concernente il processo tributario: la necessità o meno della preventiva costituzione in mora ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
Il contribuente aveva ottenuto una sentenza favorevole dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che disponeva, tra l’altro, la distrazione delle spese di lite in suo favore.
A fronte dell’inerzia dell’ente impositore, nonostante la notificazione della decisione, il contribuente proponeva ricorso per ottemperanza.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando la mancata preventiva costituzione in mora dell’Amministrazione, ritenuta condizione necessaria per l’accesso al giudizio di ottemperanza in assenza di un termine legale di adempimento.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che:
La Corte è chiamata a risolvere il contrasto interpretativo relativo alla natura della costituzione in mora nel giudizio di ottemperanza.
In particolare, si contrappongono due orientamenti:
La Corte di Cassazione aderisce al secondo orientamento e accoglie il ricorso del contribuente.
Il ragionamento della Corte si fonda sui seguenti passaggi:
Dalla decisione emerge il seguente principio:
"In conclusione, per effetto delle modifiche introdotte dalla novella di cui al d.lgs. n. 156/2015 - che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere dal 10 giugno 2016 - entrambe le disposizioni di cui agli artt. art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5 riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l’ottemperanza ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70, decorso il termine di novanta giorni, entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore".
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