Giudizio improcedibile nei confronti della Snc cancellata

Pubblicato il 16 gennaio 2014 Con la sentenza n. 665 depositata il 15 gennaio 2014, la Corte di cassazione, pronunciandosi su di una causa che vedeva coinvolte l'Agenzia delle entrate ed una Snc regolarmente cancellata dal registro delle imprese, ha ricordato che la società, anche di persone, cancellata dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica la sua estinzione, non può agire né essere convenuta in giudizio.

Nel caso, poi, in cui l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, viene a determinarsi un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile, “con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci”.

Nel testo della decisione viene, inoltre, evidenziato che, nell'ipotesi in cui l'evento estintivo non viene fatto constatare nelle forme indicate o si è verificato quando non sarebbe più stato possibile farlo constatare, l'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
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