Assenza ingiustificata per 10 giorni: licenziamento con preavviso

Pubblicato il 13 agosto 2021

Legittimo il licenziamento disciplinare della dipendente che, avendo superato il periodo di aspettativa, non si presenti sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.

Assenza ingiustificata al rientro da aspettativa per motivi di salute

E’ stato definitivamente confermato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo che un datore di lavoro aveva irrogato a una propria dipendente per assenza ingiustificata dal lavoro protattasi per 10 giorni.

Al rientro da un’assenza per maternità e per fruizione di congedi parentali, la lavoratrice, con mansioni di Capo treno, era stata collocata in ufficio, all’esito di visita medica che l’aveva dichiarata temporaneamente idonea alle attività non attinenti alla sicurezza.

Successivamente, la stessa era caduta in malattia e parte datoriale le aveva comunicato l’imminente scadenza del periodo di comporto, informandola della possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa per motivi di salute, aspettativa che la dipendente aveva poi fruito.

Alla scadenza di questo periodo, era stato sollecitato, alla prestatrice, di presentarsi in azienda per poi essere sottoposta, nei giorni successivi, a visita medica.

La lavoratrice, che aveva precedentemente manifestato la volontà di non tornare negli uffici presso cui era stata da ultimo assegnata, non si era presentata sul luogo di lavoro, né quel giorno né in quelli successivi, senza alcuna giustificazione.

Da qui la contestazione dell’assenza ingiustificata dal servizio, all’esito di procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso.

A fronte della deduzione avanzata dalla dipendente secondo cui la stessa non avrebbe potuto iniziare la prestazione lavorativa prima di essere sottoposta alla visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2 lett. e-ter del D. Lgs. n. 81/2008, i giudici di merito avevano risposto che quest’ultima visita integrava un controllo che la legge non configura come condicio iuris della ripresa dell’attività lavorativa e che la stessa andava attivata su iniziativa datoriale e non del lavoratore.

Del resto – aveva continuato la Corte territoriale – la finalità della visita disposta nel caso in esame era quella di evitare che la lavoratrice potesse riprendere a svolgere mansioni per le quali era stata giudicata temporaneamente inidonea e non a quelle provvisoriamente attribuitele.

Atteso, quindi, che la visita medica preventiva non costituiva condizione per la ripresa del lavoro, il rifiuto opposto dalla lavoratrice configurava un’assenza ingiustificata, rispetto alla quale la sanzione espulsiva era proporzionata.

La dipendente si era quindi rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e deducendo che la visita medica deve essere precedente alla ripresa del lavoro in quanto atta a verificare l’idoneità alla mansione, essendo strettamente funzionale alla corretta e sicura ripresa dell’attività lavorativa.

Visita medica precedente ad assegnazioni, dipendente tenuto a presentarsi in azienda

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021, ha disatteso le ragioni della ricorrente, fornendo alcune precisazioni in ordine alla disposizione da ultimo richiamata.

In proposito, ha ricordato quanto recentemente osservato in sede di legittimità (Cass. n. 7566/2020), con riferimento ad un’ipotesi di recesso per giusta causa in relazione ad analoga mancanza della lavoratrice.

La norma in esame – si legge nella decisione – va letta secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale quanto alle sue finalità: la ripresa del lavoro, rispetto alla quale la visita medica deve essere precedente, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo soltanto queste le mansioni per le quali è necessario compiere una verifica di idoneità, accertando se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psicofisica.

Non può ritenersi comunque consentito, al dipendente, di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.

Tale presentazione, infatti, è da considerare momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore, nell’esercizio dei suoi poteri, disporre, quantomeno in via provvisoria e in attesa dell’espletamento della visita e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all’interno dell’organizzazione di impresa.

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