Gli ammortizzatori sociali non possono finanziare le attività formative obbligatorie

Pubblicato il 13 giugno 2013 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la lettera circolare n. 10356 del 10 giugno 2013, offre ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza e ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, già oggetto di interpello n. 16/2013.

In quella sede, il Ministero aveva precisato che la Legge di Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha previsto l’obbligo per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa di partecipare ad un corso di formazione o di riqualificazione pena la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito concessa in costanza di rapporto di lavoro.

Rientrano in tale formazione sia i corsi finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o di introduzione di nuove tecnologie sia i corsi di aggiornamento quinquennale, mentre ne resta esclusa la formazione specifica effettuata in occasione “della costituzione di rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione lavoro”.

L’ulteriore precisazione resa ora dal Ministero è che la possibilità di svolgere formazione in materia di salute e sicurezza nelle ipotesi indicate non mette in discussione la necessaria preesistenza di tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell’attività lavorativa. Ne deriva che rischia la denuncia colui che mette in atto condotte finalizzate alla richiesta dell’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare le attività formative obbligatorie e con tali risorse pubbliche retribuisce i lavoratori.
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