Gli elementi qualificativi del contratto a progetto legittimano il rapporto di lavoro

Pubblicato il 22 agosto 2011 La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 70/2011, conferma e avvalora la decisione già presa dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 2844 del 20 maggio 2010) in materia di legittimità di un contratto di lavoro a progetto certificato.

Nessun rilievo, secondo il Tribunale di Bergamo, riveste la certificazione della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto istituita presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Infatti, secondo il Decreto legislativo n. 276/2003, nei confronti dell’atto certificato è possibile rivolgersi al giudice per verificare l’erronea qualificazione del contratto.

In appello, la Corte ha individuato le modalità ed i criteri per una corretta interpretazione del contratto di collaborazione a progetto in relazione alla sua certificazione dinanzi alla Commissione, sostenendo che la certificazione “non può essere vincolante per il giudice”, soprattutto nel caso in cui la qualificazione del rapporto di lavoro sia errata e nasconda una finalità diversa. Cioè, è irrilevante la volontà dello stesso lavoratore di accettare tempi e modalità di svolgimento del lavoro se la scelta di qualificare un lavoro a progetto nasconde invece uno stato di subordinazione.

Secondo la sentenza, infatti: “la volontà espressa dal lavoratore è stata una volontà di qualificare il contratto come contratto a progetto, ma se il contratto concluso non aveva i presupposti e le caratteristiche essenziali del contratto a progetto questa volontà è irrilevante”.

Dunque, per la Corte di appello non ci sono dubbi: il contratto di lavoro va convertito da lavoro a progetto in un contratto di lavoro subordinato. La certificazione ottenuta in origine non salva dall’applicazione delle sanzioni previste dalla legge Biagi. In più, oltre alla conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la sentenza condanna il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate successivamente alla costituzione in mora.
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