Gli incentivi spettanti per le assunzioni del programma Garanzia Giovani

Pubblicato il 06 ottobre 2014 A seguito dell’emanazione del D.D. n. 1709/2014 del Ministero del Lavoro, l’INPS, con circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo a seguito dell’assunzione di giovani NEET, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, iscritti al portale "Garanzia Giovani".

Rapporti per i quali è ammissibile l’incentivo

La circolare chiarisce che l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017, anche a tempo parziale, purché sia previsto un orario di lavoro almeno pari al 60% dell’orario normale:

- a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi;

- a tempo indeterminato.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio e, per lo stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Tuttavia vi sono alcune eccezioni in cui è ammissibile una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore.

Ambito territoriale di ammissibilità

Per la fruizione dell’incentivo è necessario che il rapporto di lavoro si svolga in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Prov. Autonoma Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria Veneto.

Per i rapporti che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia e Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Ammissione all’incentivo

Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione, indicando il nome del lavoratore che ha assunto o intende assumere, ovvero per il quale intende trasformare il rapporto a tempo indeterminato, e la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata on-line utilizzando il moduloGAGI”, che sarà reso disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” sul sito internet dell’Istituto.

Nel caso in cui l’Istituto comunichi che sia stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare, il datore di lavoro dovrà, entro:

- 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, effettuare l’assunzione (se non ancora fatta) ovvero la trasformazione;

- 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, comunicare l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituirà domanda definitiva di ammissione al beneficio.
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