Gli interessi dopo 120 giorni dalla domanda

Pubblicato il 15 maggio 2008

L’Inps, con la circolare n. 59 diffusa ieri, rilascia precisazioni in merito alla decorrenza degli interessi legali che maturano sulle prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito anche in regime internazionale.

Il documento di prassi specifica che il termine di 120 giorni (art. 7, L. 533/73), oltre il quale sorge, a favore del richiedente, il diritto agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria, è previsto come “spatium deliberandi” per l’adozione del provvedimento. Pertanto, tale termine deve decorrere dalla data in cui la domanda di prestazione in regime internazionale, completa dei dati e dei documenti necessari, è presentata all’Inps.

Viceversa, se la domanda è presentata all’ente estero si prevede che il termine previsto per l’assunzione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all’Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre dalla data in cui l’Inps riceve la domanda da parte dell’istituzione estera, sempre completa dei dati e dei documenti necessari.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy