Gli obblighi cadono solo sul datore “reale”

Pubblicato il 31 ottobre 2006

In caso di divieto di intermediazione di manodopera o in caso di somministrazione irregolare, gli obblighi relativi alla retribuzione e quelli previdenziali gravano esclusivamente sul datore di lavoro (committente) che, di fatto, ha usufruito della prestazione. Con la sentenza n. 22910 del 26 ottobre scorso, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto di giurisprudenza fornendo anche lo spunto per fare delle valutazioni sulle vecchie e sulle nuove norme. In altri termini, non c’è responsabilità solidale tra i due imprenditori: il Tfr, il mancato preavviso, le ferie non godute e i contributi li paga solo l’appaltante. In passato, invece, si erano sviluppati orientamenti contrastanti. Il nuovo principio, varrà solo per le cause ancora pendenti, ed appare perfettamente in linea con quanto oggi previsto dalla riforma del mercato del lavoro (legge n. 30): gli obblighi retributivi cadono solo sul datore di lavoro effettivo, che può scalare dall’eventuale debito quanto già versato dall’intermediario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Global Minimum Tax, ok al modello di notifica della delega

08/08/2025

Riduzione contributiva artigiani e commercianti: via alle domande

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ferie non godute: sì a monetizzazione anche con licenziamento in tronco

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy