Gli operai che scioperano per evitare l’esposizione all’amianto conservano lo stipendio

Pubblicato il 06 novembre 2012 La Corte di cassazione, con sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, nel respingere il ricorso di Rete Ferroviaria italiana spa, chiarisce che è legittimo che i dipendenti scioperino per la presenza di amianto nell’azienda, anche se si rifiutano di lavorare dopo aver timbrato i cartellini. Pertanto, l’azienda non può sospendere a tali lavoratori il pagamento dello stipendio.

Nel caso di specie, gli operai si astenevano dal lavoro perché esposti alle polveri di amianto, in quanto impiegati in operazioni di rimozione - bonifica - della sostanza nei vagoni. Lo sciopero si protrasse per un mese, non pagato dall’azienda.

Il medico del lavoro e l’ufficiale sanitario delle Ferrovie accertarono l’insalubrità delle condizioni di lavoro.

La Corte ha ritenuto giustificata la reazione degli operai di fronte “all'altrui inadempimento”. Non rileva, poi, il fatto che dopo la timbratura i lavoratori si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti ma neppure allontanandosi dall'officina.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy