Gli ostacoli al bonus sulle fusioni

Pubblicato il 31 ottobre 2008 Una società immobiliare, proprietaria di fabbricati strumentali, ha dato corso alla fusione con un’impresa industriale operante nelle costruzioni edilizie. Dall’operazione è scaturito un disavanzo da concambio, imputato ad aumento del valore degli immobili. Se ne è chiesto l’affrancamento gratuito, nei limiti di 5milioni, sfruttando i benefici decretati in Finanziaria 2007 per le riorganizzazioni aziendali. Ma il documento di prassi 406/E/2008, promulgato ieri, nega che la rivalutazione economica dei beni della società incorporata, effettuata in occasione della fusione, consenta di avvalersi del bonus aggregazioni da legge n. 296 del 2006. Il riconoscimento fiscale riguarda solo gli importi iscritti per imputazione del disavanzo da concambio correttamente rilevato dalla società risultante dall’operazione straordinaria realizzata. La spettanza del vantaggio fiscale è, cioè, negata, in quanto i maggiori valori non risultano contabilizzati a fronte di un “vero” disavanzo da fusione, dato dall’eccedenza del capitale della nuova società rispetto alla somma dei patrimoni netti di quelle fuse. Nell’operazione a commento, invece, il capitale sociale è stato fissato ad un ammontare di molto inferiore ai valori contabili ereditati, con rilevazione di un avanzo. Solo in seguito la società ha iscritto un maggior valore sui beni, avendo quale contropartita una riserva sovrapprezzo. Una rivalutazione che non consente l’accesso al bonus.
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