Gli studi di settore vanno rispettati anche in tempo di crisi

Pubblicato il 05 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16939 del 4 ottobre 2012, ha confermato le decisioni con cui i giudici dei gradi precedenti avevano ritenuto legittimo l’accertamento fiscale Iva, Irap e Irpef disposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti di un lavoratore autonomo, sulla base dell'esistenza di uno scostamento tra il reddito dallo stesso dichiarato e gli studi di settore.

Ciò che non ha convinto gli organi giudicanti di merito, prima, e la Corte di legittimità, poi, era la circostanza che il contribuente, nonostante si fosse difeso sostenendo di aver subito la grave congiuntura economica, aveva, in realtà, acquistato, nel corso dell’anno riferito all’accertamento, una macchina di lusso, una barca ed un grande appartamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy