Gli studi di settore vanno rispettati anche in tempo di crisi

Pubblicato il 05 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16939 del 4 ottobre 2012, ha confermato le decisioni con cui i giudici dei gradi precedenti avevano ritenuto legittimo l’accertamento fiscale Iva, Irap e Irpef disposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti di un lavoratore autonomo, sulla base dell'esistenza di uno scostamento tra il reddito dallo stesso dichiarato e gli studi di settore.

Ciò che non ha convinto gli organi giudicanti di merito, prima, e la Corte di legittimità, poi, era la circostanza che il contribuente, nonostante si fosse difeso sostenendo di aver subito la grave congiuntura economica, aveva, in realtà, acquistato, nel corso dell’anno riferito all’accertamento, una macchina di lusso, una barca ed un grande appartamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cndcec: nessuna incompatibilità per il commercialista che affitta l’azienda

03/09/2025

Cassazione: ultras violento, licenziamento legittimo

03/09/2025

Turismo. Lavoro notturno e straordinario festivo detassato fino al 30 settembre

03/09/2025

Contributi 2025 per prodotti DOP e IGP: requisiti, importi e scadenze

03/09/2025

Quota 100 e TFS: diritto alla percezione e trasmissibilità agli eredi

03/09/2025

Composizione negoziata della crisi? Via il sequestro preventivo

03/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy