Google non è tenuto ad un controllo preventivo e globale sull'attività di clienti

Pubblicato il 20 giugno 2013 Con la sentenza 2636, del 14 giugno 2013, il Tribunale di Palermo, Sezione proprietà industriale, ha sottolineato che il fornitore di servizi di rete – nel caso espressamente esaminato il portale Google - non è sottoposto all'obbligo di controllo preventivo e globale su tutta l'attività posta in essere dai clienti; lo stesso soggiace esclusivamente ad un dovere di azionarsi, una volta giuntagli la segnalazione dei titolari dei diritti lesi, per disinnescare gli eventuali effetti lamentati.

Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno escluso che Google dovesse rispondere a titolo di responsabilità per mancato rispetto di un dovere generalizzato di controllo sui marchi utilizzati dai suoi inserzionisti nella sezione AdWords. Ne discendeva che lo stesso fornitore di servizi di rete non poteva ritenersi responsabile della pubblicità ingannevole caricata dai clienti sul web.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy