Gratuite le domande di ricongiunzione presentate dall’1 al 30 luglio 2010

Pubblicato il 20 luglio 2017

Le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 29/1979 nel periodo dall’1 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della Legge n. 122/2010 mentre quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.

Questo è quanto ha chiarito l’INPS, con circolare n. 116 del 19 luglio 2017, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2017, aggiungendo che le domande in questione, presentate dall’1 luglio al 30 luglio 2010 e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, dovranno essere considerate a titolo gratuito mentre quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.

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