Gratuito patrocinio: compensazione crediti anche con irreperibilità o recupero infruttuoso

Pubblicato il 11 giugno 2018

Devono essere ammessi alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari, spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, anche i crediti liquidati per le attività svolte nell’ambito del processo penale, quali difensori d’ufficio, nelle ipotesi in cui il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali o quando l’assistito è persona irreperibile.

Non può dubitarsi, infatti, che anche i crediti in esame, giacché sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), debbano essere ammessi alla procedura di compensazione citata.

E’ quanto precisato dal ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con comunicazione dell’8 giugno 2018, inoltrata ai Presidenti e ai Procuratori generali delle Corti d’appello del Territorio, nonché ai Presidenti e ai Procuratori della Repubblica dei tribunali e al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Il dicastero della Giustizia – da quanto si apprende nella nota - ha ritenuto opportuno intervenire con questo chiarimento alla luce delle segnalazioni pervenutegli da parte di alcuni Uffici giudiziari presso cui i riferiti crediti non venivano ammessi alla procedura di compensazione.

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