Gratuito patrocinio e precedente condanna penale tributaria

Pubblicato il 26 aprile 2012 Con ordinanza n. 95 del 18 aprile 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, con riferimento all’articolo 91, comma 1, lettera a), del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l’anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l’accesso al beneficio.

La Consulta ha precisato, sul punto, come la norma censurata ponga, in realtà, un divieto di ammissione al patrocinio nel caso di procedimenti (anche esecutivi) che abbiano ad oggetto i reati in essa elencati, e non quando l’accusato o il condannato abbiano in precedenza subito procedimenti o condanne per i reati medesimi. Tale interpretazione – si legge nel testo della decisione – era già stata fornita dalla stessa Corte con ordinanza n. 94 del 2004 nonché dalla Cassazione con sentenza n. 31177 del 2004.
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