Gratuito patrocinio nel civile. Stesse somme a Stato e a difensore?

Pubblicato il 09 gennaio 2020

Nei casi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vittoriosa, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente.

Questo alla luce delle caratteristiche particolari del sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, diversamente, si verificherebbe una disapplicazione dell’articolo 130 del DPR n. 115/2002.

In questo modo, inoltre, si evita che la parte soccombente, controparte di quella non abbiente, sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti; inoltre, si consente allo Stato, per mezzo dell’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.

Così, la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 136 depositata l’8 gennaio 2020.

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