Gratuito patrocinio. Niente revoca se i redditi effettivi sono nei limiti

Pubblicato il 20 luglio 2022

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio indica un importo complessivo dei redditi inferiore a quello effettivo, ma comunque rientrante nella soglia massima prevista dalla legge? Il beneficio non va revocato.

Con sentenza n. 28249 del 19 luglio 2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un imputato a cui era stato revocato, con efficacia retroattiva, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo che la GdF aveva accertato, in capo al medesimo, un reddito più elevato rispetto a quello dichiarato nell'istanza.

Il reddito effettivo, comunque, era tale da consentire l'accesso al beneficio essendo inferiore alla soglia stabilita per legge e per questo l'uomo si era rivolto alla Suprema corte.

In questa sede, le sue doglianze sono state accolte: la Cassazione, in particolare, ha richiamato l'insegnamento enunciato, sul punto, dalle Sezioni Unite: in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) DPR n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 del medesimo DPR.

Secondo le SS.UU., la soluzione così adottata risulta "coerente con la ratio dell'istituto del gratuito patrocinio, il cui fondamento è costituito dalla tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici".

Tale disciplina - ricorda la Corte - è volta a esonerare dalle spese di difesa il titolare di redditi posti al di sotto della soglia prevista e "l'esigenza, recessiva rispetto ai canoni costituzionali e di diritto europeo sopra richiamati, di recuperare le somme corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti ed affidabili da parte dell'istante, è soddisfatta dalla previsione della revoca dell'ammissione con effetto retroattivo, in conseguenza dell'intervenuta condanna in sede penale, che non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo".

L'omessa indicazione di un reddito nell'autodichiarazione da allegare all'istanza, pertanto, non costituisce di per sé motivo di reiezione, purché il reddito del nucleo sia effettivamente inferiore alla soglia di legge.

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