Gratuito patrocinio. Secondo difensore? Via il beneficio

Pubblicato il 28 gennaio 2020

Anche nel processo civile, come nel penale, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore.

In ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

Difatti, l’articolo 91 del DPR n. 115/2002 sull’esclusione dal patrocinio, anche se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale.

Patrocinio a spese dello Stato con un solo difensore

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con sentenza n. 1736 del 27 gennaio 2020, in materia di gratuito patrocinio.

La Suprema corte ha concluso per tale lettura sulla base del complesso delle disposizioni del richiamato DPR n. 115/2202 che regolano, per tutti i processi, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, alla luce dell'articolo 80 ai sensi del quale "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e degli artt. 82 e 83 sulla liquidazione dei compensi al difensore.

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