Gravi reati Nessun oblio

Pubblicato il 13 dicembre 2016

Nessun oblio per vicende giudiziarie che siano di particolare gravità e il cui iter processuale si sia concluso recentemente.

Prevale, infatti, in queste ipotesi, l'interesse pubblico a conoscere le notizie.

E’ questo il parere del Garante della Privacy che si desume dal provvedimento n. 400 del 6 ottobre 2016, reso noto con Newsletter dell’Autority n. 422 del 12 dicembre 2016.

Giudizio per corruzione e truffa in danno alla Pa

Il provvedimento in esame è stato emesso rispetto al ricorso promosso da un uomo che chiedeva la rimozione di una serie di Url e dei risultati di ricerca che scaturivano digitando il proprio nome e cognome.

Detti risultati rimandavano ad una vicenda giudiziaria in cui lo stesso era rimasto coinvolto, dieci anni prima, vicenda che si era conclusa, nei suoi confronti, con una sentenza di patteggiamento, pronunciata nel 2012.

I fatti oggetto degli articoli si riferivano al coinvolgimento del ricorrente, in associazione delittuosa con altri, in reati contro la Pubblica amministrazione, quali la corruzione e la truffa, perpetrati negli anni 2004-2006, mediante illecita sottrazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche.

Limite reati gravi da valutare caso per caso

Dopo aver sottolineato come il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l'interrogazione dei motori di ricerca costituisca elemento costitutivo del diritto all'oblio, il Garante ha, altresì, sottolineato che tale elemento, anche laddove sussista, incontra un limite “quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi dovendo le relative richieste di deindicizzazione essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati pur nel rispetto, comunque, di un'analisi caso per caso”.

Limite riscontrato nella vicenda giudiziaria in oggetto, in quanto i fatti riportati negli articoli riguardavano crimini di particolare gravità.

Inoltre – si legge nel provvedimento Privacy n. 400/2016 - nonostante il decorso di un certo lasso di tempo, la definizione della relativa vicenda giudiziaria era effettivamente intervenuta solo in un'epoca recente e, precisamente, nel 2012.

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