Green pass nei tribunali: obbligo immediato per avvocati e consulenti

Pubblicato il 26 gennaio 2022

Il Tar Puglia sulla certificazione verde base per entrare negli Uffici giudiziari: decorrenza dell'obbligo, per gli avvocati, dall'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Dl n. 1/2022

Obbligo di certificazione verde Covid con applicazione immediata

Con decreto n. 38 del 17 gennaio 2022, il Tar della Puglia, Sede di Lecce, ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da una legale, oppostasi alla misura dell'obbligo di Green pass per entrare negli Uffici giudiziari.

L'istanza è stata presentata nell'ambito del procedimento amministrativo promosso dall'avvocato medesimo ai fini dell'annullamento del provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale di Taranto, nel dare attuazione al Dl n. 1/2022, hanno disposto l'esibizione obbligatoria agli avvocati-difensori del certificato verde base a partire dal 10 Gennaio 2022, e non dal 1° Febbraio 2022, così come invece preteso dalla ricorrente.

In questa fase, il Tribunale amministrativo non ha ravvisato la presenza dei presupposti del fumus boni juris e del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, che avrebbe potuto giustificare la dilazione per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria.

Respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche: niente dilazioni

Da un lato - si legge nella decisione - l’art. 3 comma 1 del Decreto legge ha modificato l’art. 9 sexies del Dl n. 52/2021, sancendo l’obbligo immediato, per i difensori, di esibizione della certificazione verde base COVID-19, c.d. “Green Pass Base”, al fine di poter accedere agi Uffici Giudiziari. E' questa, si rammenta, l'interpretazione resa dallo stesso ministero della Giustizia con riferimento alla decorrenza dell'obbligo in oggetto, ovvero a partire dall'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto.

Dall'altro, l'avvocato ricorrente non aveva indicato gli estremi di giudizi civili o penali eventualmente fissati per la trattazione presso il Tribunale nel corrente mese di Gennaio 2022, per i quali aveva rivestito la qualità di difensore.

Il Tar ha inoltre rilevato l'apparente manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente avverso il menzionato Decreto legge.

Da qui il rigetto dell'istanza avanzata dalla professionista, con fissazione, per la trattazione collegiale delle domande, della Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022.

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