Con la risposta n. 20 del 27 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni effettuata dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivi dei propri soci.
I Gruppi di acquisto solidali (GAS) sono definiti dall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come soggetti associativi senza scopo di lucro che svolgono:
La normativa esclude espressamente lo svolgimento di attività di vendita e di somministrazione.
Ai fini fiscali, l’articolo 1, comma 267, della legge n. 244/2007 stabilisce che le attività svolte dai GAS, limitatamente a quelle rivolte agli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione dell’IVA.
In particolare:
Qualora il GAS assuma la forma di Associazione di promozione sociale (APS) e sia iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), trova applicazione anche il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
In tale ambito:
L’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 aveva previsto il superamento del regime di esclusione IVA per le operazioni rese dagli enti associativi, introducendo un regime di esenzione IVA mediante il loro inserimento nell’articolo 10 del decreto IVA.
Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni è stata più volte rinviata. Da ultimo:
Un ulteriore chiarimento fornito con la risposta n. 20 del 27 gennaio 2026 riguarda la natura dei versamenti effettuati dai soci al momento della distribuzione dei beni.
L’Agenzia delle Entrate conferma che:
L’Agenzia delle Entrate dedica particolare attenzione al rispetto delle clausole statutarie previste dall’articolo 4, settimo comma, del decreto IVA, richiamate espressamente dalla legge n. 244/2007.
In particolare, il regime di esclusione IVA è subordinato alla presenza nello statuto di clausole che prevedano, tra l’altro:
In assenza di tali requisiti, l’attività del GAS potrebbe perdere la qualificazione di non commercialità ai fini IVA.
Il chiarimento finale dell’Agenzia nella risposta n. 20/2026 assume carattere dirimente sotto il profilo operativo.
In forza dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, è stato stabilito che:
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel presupposto della corretta qualificazione del soggetto:
deve considerarsi esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA fino al 31 dicembre 2035, in quanto attività non commerciale ai sensi della legge n. 244/2007.
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