Gruppo di imprese. Conto aggregato attivazione ammessa per le società dello stesso gruppo

Pubblicato il 25 maggio 2018

L’Anpal ha fornito, con la nota 5957 del 17 maggio 2018, informazioni circa le modalità di attivazione da parte del Gruppo di imprese del “Conto Aggregato” gestito dal Fondo Interprofessionale di riferimento.

Si tratta del terzo pronunciamento in pochi mesi sul cosiddetto “Conto Aggregato” da parte dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che con la prima nota, la n. 13199/2017, ne aveva esclusa l’ammissibilità, mentre con la seconda, la n. 16173/2017, l’aveva nuovamente consentita, ma solo nel caso dei gruppi civilistici d’impresa.

Coincidenza tra la nozione civilistica di Gruppo di imprese e Impresa unica

Nel recente nuovo documento, l’Anpal ribadisce quanto già affermato nella nota prot. 16173 del 19.12.2017, specificando la sostanziale coincidenza tra la nozione civilistica di Gruppo di imprese e la nozione di “Impresa unica” definita dal Regolamento comunitario de minimis (articolo 2, comma 2).

Tali fenomeni associativi tra imprese hanno, rispetto alle singole componenti, un’autonoma rilevanza in quanto si configurano come centro d’imputazione autonomo e conseguentemente, qualora tale unione risulti titolare di un cosiddetto “Conto Aggregato”, detto conto può essere assimilato ad un “Conto Individuale”, sul presupposto che il finanziamento concesso dal Fondo di riferimento al Gruppo non sia in alcun modo superiore a quanto complessivamente versato dalle singole imprese che lo compongono.

Alla luce di tale premessa, secondo l’Anpal, ai fini della assimilazione di un “Conto Aggregato” ad un “Conto Individuale”, non sembra potersi riconoscere validità ad un’articolazione diversa alla nozione di Gruppo di imprese che non tenga conto cioè dell’insieme delle imprese che effettivamente lo compongono.

Conclude così il nuovo approfondimento: l’attivazione da parte di un Gruppo di un cosiddetto “Conto aggregato”, che possa assimilarsi ad un “Conto Individuale”, potrà avvenire solo se l’attivazione avviene da parte di tutte le società che compongono lo stesso Gruppo, potendosi escludere unicamente quelle ipotesi in cui una società, sia essa la Holding o altra componente il Gruppo, risulti oggettivamente impossibilitata ad aderire al Fondo di riferimento come, ad esempio, nella ipotesi in cui la medesima risulti priva di lavoratori dipendenti.

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