Gruppo Iva anche per la società neo costituita che "vuole" fare impresa

Pubblicato il 22 ottobre 2018

Con il principio di diritto n. 7 del 19 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello e chiarisce alcuni aspetti della disciplina del Gruppo IVA. Tutto ciò, in vista della scadenza del 15 novembre per l’esercizio dell’opzione per il Gruppo IVA.

Nello specifico, l’interpellante chiedeva di sapere se una società neo-costituita potesse entrare a far parte del Gruppo IVA.

Ambito soggettivo. Società di nuova costituzione

L’Agenzia ricorda che l’articolo 70-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, riserva la costituzione di un Gruppo IVA ai soggetti passivi d’imposta, esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Riguardo ad una società di nuova costituzione, che ancora non ha effettuato operazioni attive, è sorto il dubbio se la stessa potesse aderire ad un Gruppo IVA.

L’Agenzia specifica al riguardo che per il soddisfacimento del requisito soggettivo basta l’intenzione concreta di realizzare l’impresa.

Pertanto, secondo quanto si legge nel principio di diritto n. 7/2018: “le società neocostituite che abbiano posto in essere atti idonei a manifestare l'intenzione d'esercizio di un’attività economica possono optare per l’adesione ad un gruppo IVA, giacché, anche l'intenzione di avviare un'impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all'imprenditore la qualifica di soggetto passivo”.

Calcolo del pro rata di detrazione

Riguardo al dubbio sulle modalità di calcolo del pro-rata, invece, si chiarisce che il Gruppo IVA, quale soggetto passivo unico rispetto ai suoi vari membri, calcola ordinariamente il pro-rata di detrazione in base agli articoli 19, comma 5, e 19-bis del Dpr 633/1972.

In altri termini, quindi, si devono seguire le stesse disposizioni di legge previste per la generalità dei contribuenti.

Pertanto, nel primo anno di operatività, la detrazione del Gruppo IVA è determinata in base ad un pro-rata determinato presuntivamente, fermo restando il conguaglio alla fine dell'anno.

Infine, per quanto riguarda la determinazione del pro rata provvisorio, l'Agenzia chiarisce che detto calcolo va effettuato coerentemente con la natura del soggetto passivo unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

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