Gruppo IVA, l’autofattura corregge l’errore

Pubblicato il 19 maggio 2020

La correzione di una fattura emessa con partita IVA del contribuente invece che con quella del Gruppo IVA, cui lo stesso ha aderito, è l’oggetto dell’interpello n. 133/2020.

L’Agenzia torna ad occuparsi dei documenti emessi nei confronti del Gruppo IVA e delle modalità di gestione da parte del fornitore delle autofatture, prodotte dal committente, che hanno come fine quello di regolarizzare la mancata emissione oppure eventuali altre irregolarità.

Gruppo IVA, corretta modalità di fatturazione

Il caso esposto dal titolare di un’impresa individuale riguarda proprio l’emissione, nei confronti di un cliente aderente ad un Gruppo IVA, di una fattura riportante erroneamente il numero di partita IVA del committente in luogo di quello del Gruppo Iva.

L’istante ha scoperto solo alcuni mesi dopo, accedendo al proprio Cassetto fiscale, la presenza di una autofattura emessa dal cliente con la correzione dell’errore. Il cliente, infatti, senza avvertire l’istante, aveva proceduto alla regolarizzazione della fattura sulla base di quanto indicato nella risoluzione 72/E/2019, che appunto consente in caso di ricezione di una fattura irregolare di procedere alla sua normalizzazione.

Alla luce di ciò, il contribuente ritiene di poter emettere una nota di variazione, con data 31 dicembre 2019, per poter recuperare, nella corrispondente dichiarazione annuale IVA, l'Imposta addebitata nella fattura errata.

Gruppo IVA, non serve la nota di variazione con regolarizzazione del committente

La soluzione proposta dall’istante viene scartata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 133/2020.

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che la procedura indicata nella risoluzione n. 72/2019 è corretta solo nel caso in cui il cliente abbia comunicato l’errore commesso al prestatore affinché quest’ultimo possa procedere alla correzione della fattura emessa mediante, appunto, nota di variazione. Solo se il fornitore non procede nei termini, allora il cliente deve emettere l'autofattura e trasmetterla allo Sdi per non incorrere in sanzioni.

Nel caso di specie, invece, il cliente ha proceduto alla regolarizzazione della fattura riportante la partita IVA errata senza segnalare preventivamente l'errore all'emittente.

Pertanto, secondo l’Agenzia “avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l'errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all'istante l'errore commesso, quest'ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore”.

A questo punto, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la fattura è stata regolarizzata dal committente mediante emissione di autofattura e che tale documento sia conservato agli atti, senza comunque necessità di essere anch’esso annotato.

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