Ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione, è riconosciuta la facoltà di optare per l’assunzione della qualifica di unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Gruppo IVA), al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 70-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’opzione è esercitata dal rappresentante del Gruppo IVA mediante la presentazione, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, del modello AGI/1, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 3, del Dpr 633/1972, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 è possibile esercitare l’opzione o la revoca, con effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Diversamente, la presentazione effettuata dal 1° gennaio al 30 settembre produce effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il presente contributo si concentra esclusivamente sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione del modello AGI/1, con specifico riferimento al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’articolo 70-bis del Dpr 633/1972 inaugura il complesso di disposizioni dedicate al Gruppo IVA. La norma consente a più soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato di essere trattati come un unico soggetto passivo, a condizione che sussistano congiuntamente i vincoli:
disciplinati dall’articolo 70-ter del medesimo decreto.
Soggetti esclusi
La partecipazione al Gruppo IVA è preclusa ad alcune categorie di soggetti, individuate dall’articolo 70-bis, comma 2. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo:
Vincolo finanziario
Il vincolo finanziario sussiste quando, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, ricorre una delle seguenti condizioni:
Vincolo economico
Il vincolo economico è ravvisabile in presenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione:
Vincolo organizzativo
Il vincolo organizzativo ricorre quando esiste un coordinamento, giuridico o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti coinvolti, anche qualora tale coordinamento sia esercitato da un soggetto terzo.
Con la costituzione del Gruppo IVA:
Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta gravano esclusivamente sul Gruppo IVA e sono assolti dal rappresentante del Gruppo.
Gli adempimenti relativi alla documentazione delle operazioni possono invece essere:
In quest’ultima ipotesi, la contabilità tenuta dai partecipanti assume la funzione di registro sezionale, con confluenza dei dati nelle liquidazioni periodiche di Gruppo.
L’articolo 70-quater del Dpr 633/1972 disciplina la costituzione del Gruppo IVA mediante opzione. L’opzione:
La dichiarazione deve indicare, tra l’altro:
L’opzione è vincolante per un triennio, decorrente dall’anno di efficacia, ed è tacitamente rinnovata per ciascun anno successivo, salvo revoca.
La revoca:
È espressamente esclusa l’applicazione del Dpr 442/1997 alle opzioni e revoche relative al Gruppo IVA.
Le modalità di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinate dall’articolo 70-duodecies, comma 5, del Dpr 633/1972 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 215450 del 19 settembre 2018, che ha approvato il modello AGI/1 e le relative istruzioni.
Il modello:
NOTA BENE: La sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti è sempre necessaria, al fine di garantire la piena conoscenza della composizione e delle caratteristiche del Gruppo IVA e l’accettazione della dichiarazione presentata.
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