L'operazione di scissione parziale, effettuata in seno ad un programma di ristrutturazione delle diverse attività svolte dalle società di un Gruppo Iva, non preclude, di per sé, la continuazione dello stesso Gruppo originariamente costituito (nel caso di specie in capo alla capogruppo italiana).
Ad intervenire nel merito, l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 16 del 14 settembre 2020, che salva la continuazione del Gruppo Iva se il requisito del controllo risulti comunque integrato - ai sensi dell'art. 2359 del c.c. numero 1, comma 1 del c.c. - in capo alla società che già lo deteneva nei confronti della società capogruppo ed il perimetro complessivo del Gruppo resti immutato.
Nella scissione parziale della capogruppo a favore di una società neocostituita il Gruppo Iva resiste se il vincolo finanziario "permane" senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate.
Dunque, non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito, la scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che:
Il caso trattato vedeva modificarsi solo l'assetto partecipativo delle società già incluse nel Gruppo Iva, che vengono in parte direttamente e indirettamente detenute dalla capogruppo Italiana ed in parte dalla beneficiaria di nuova costituzione: il vincolo finanziario nei confronti delle partecipate, prima riconducibile alla capogruppo italiana, "permane" senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate di entrambe le società (scissa e beneficiaria) e tra queste ultime, per il tramite di una terza società estera che, per effetto dell'operazione di scissione (assistita dal principio di successione universale nelle posizioni giuridiche) estende il controllo che già deteneva direttamente o indirettamente sulle società del Gruppo Iva alla società beneficiaria neocostituita ed alle società ad essa trasferite con l'operazione di scissione.
Conclude l’Agenzia che:
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