Gruppo Iva, specificati i requisiti soggettivi

Pubblicato il 18 gennaio 2023

Non va esclusa la sussistenza del vincolo economico, per quanto attiene alla delimitazione del perimetro del gruppo Iva, nel caso in cui le holding – con ruolo apicale nel gruppo  - non svolgano funzioni ''attive'' ed ''operative'' nei settori di business delle altre società.

E’ uno dei chiarimenti forniti dal principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in materia di requisiti soggettivi per la partecipazione al gruppo Iva.

Holding: verifica del vincolo economico

E’ noto che la normativa in materia di gruppo IVA prevede la sussistenza congiunta - tra le aziende che ne fanno parte - di tre vincoli che devono esistere contemporaneamente: finanziario, economico, organizzativo.

Circa il vincolo economico, il ruolo apicale svolto dalle holding nella catena di controllo evidenzia l’interdipendenza economica e funzionale tra queste e le altre società. Pertanto, se le holding non prendono parte alla specifica attività di business svolta dalle controllate, non può escludersi l'integrazione del vincolo economico, ai sensi dell'articolo 70 ter, comma 2, DPR n. 633/1972.

Infatti tale legame va valutato in relazione al particolare ruolo che rivestono, da un punto di vista strategico, stando ai vertici del gruppo.

Rapporto controllante/controllata

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto controllante/controllata, ai fini della determinazione del perimetro soggettivo del gruppo.

Viene rappresentato il fatto della mancanza del vincolo organizzativo (art. 70 ter, comma 3, decreto Iva) nei confronti della controllante e conseguente mancata partecipazione della stessa al costituendo gruppo Iva.

Pur essendo necessaria la sussistenza dei tre vincoli, si afferma che le controllate possono entrare a far parte del gruppo se sussiste il vincolo finanziario - ai sensi dell’articolo 70-­ter, comma 1, lett. a), DPR n. 633/1972 - con la controllante.

Infatti, vista la sussistenza del vincolo finanziario (che presume quello economico e organizzativo), la controllata rientra nel gruppo, anche se la controllante viene esclusa dallo stesso, dimostrata nei suoi confronti l'insussistenza del vincolo organizzativo.

Il discorso è il medesimo anche in caso di insussistenza di vincolo economico.

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